RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        Il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 1, comma 1, la sospensione, per un periodo di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione, nei confronti di conduttori residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, con reddito annuo lordo familiare inferiore a 27.000 euro, purché non siano in possesso di un'altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
        Nel comma 3 si prevede un prolungamento del termine di sospensione, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da casse professionali e previdenziali, compagnie di assicurazione, istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi anche indirettamente, svolgono l'attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari.
        Per il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore dovrà corrispondere al locatore la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
        All'articolo 2, comma 1, si prevede che per i proprietari degli immobili locati ai suddetti conduttori si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1o febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86; quindi il relativo reddito da fabbricati previsto dall'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società (IRPEF e IRES). Tale agevolazione risulta valida per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione dello sfratto.
        In base a dati divulgati dal Ministero dell'interno, risulta che il numero totale di provvedimenti esecutivi di sfratto emessi nell'anno 2004 è pari a 43.892, di cui 12.449 per finita locazione (28 per cento).

 

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Dagli stessi dati risulta, inoltre, che il numero di richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario per lo stesso anno è pari a 74.755. Applicando a questo numero la percentuale degli sfratti per finita locazione, incrementata prudenzialmente al 40 per cento per tenere conto del fatto che i dati citati, come indicato dalla fonte stessa, sono incompleti, si ottiene una stima del numero di sfratti in esecuzione per finita locazione ancora pendenti pari a circa 30.000. Ai fini della presente valutazione, in via prudenziale, si considerano tutti gli sfratti in oggetto, stimando che i conduttori con i requisiti di disagio di cui al comma 1 siano pari a 15.000 (il 50 per cento) e che i conduttori di cui al comma 3 siano pari a 15.000 (il rimanente 50 per cento).
        Dai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2003, risulta un ammontare medio del canone annuo dichiarato dai locatori, al netto della vigente deduzione del 15 per cento, pari a 3.230 euro; l'estrapolazione di questo dato al 2006 porta a stimare un ammontare medio annuo del canone di locazione percepito pari a circa 3.600 euro. Considerando però che il canone medio di locazione per immobile è notevolmente più elevato nei comuni previsti dalla legge rispetto alla media nazionale, ai fini della presente valutazione verrà considerato un relativo ammontare medio annuo, al netto della deduzione prevista, pari a 5.000 euro.
        Considerando un'aliquota marginale media per le persone fisiche pari al 28 per cento e un'aliquota media per le società pari anch'essa al 28 per cento, si ottengono le seguenti perdite di gettito IRPEF e IRES di competenza:

  2006 2007 2008 2009
IRPEF -3 -11 0 0
IRES -3 -21,0 -7,5 0
Addizionale regionale -0,11 -0,44 0 0
Addizionale comunale -0,04 -0,11 0 0
Totale -6,15 -32,55 -7,5 0

(Dati in milioni di euro).

        L'andamento del gettito di cassa, considerando i termini della proroga e ipotizzando che tali variazioni normative entrino in vigore entro il mese di dicembre 2006, sarà il seguente (in milioni di euro):

  2006 2007 2008 2009
IRPEF 0 -5,1 -17,2 +8,3
IRES 0 -5,1 -34,6 +2,5
Addizionale regionale 0 -0,11 -0,44 0
Addizionale comunale 0 -0,04 -0,11 0
Totale 0 -10,35 -52,35 +10,8

(Dati in milioni di euro).

 

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        Infine, la disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 3, nasce dalla necessità di consentire al Ministro dell'economia e delle finanze, qualora nel corso dell'attuazione della legge si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa indicate dalla medesima legge, di assumere le conseguenti iniziative legislative.
        Tale previsione si rende necessaria in considerazione del fatto che i benefìci di cui all'articolo 2, comma 1, della legge si configurano quali diritti soggettivi e quindi potenzialmente in grado di generare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

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